Art. 7
In vigore dal 8 lug 1987
1. Gli interessati partecipano alla gara inviando un'offerta scritta, mediante lettera raccomandata, all'ufficio della Commissione indicato nel bando di gara, oppure presentandola allo stesso, contro apposita ricevuta. Le offerte devono essere presentate in una busta recante la dicitura « Aiuto alimentare » e il numero di riferimento della gara. Questa busta deve essere sigillata e messa in un'altra recante l'indirizzo indicato nel bando di gara.
- Le offerte possono essere inviate mediante telecomunicazione scritta.
- Le offerte devono pervenire integralmente o essere consegnate entro l'ora indicata nel bando di gara dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte precisato nel bando di gara.
2. Se la fornitura comprende più partite, viene presentata un'offerta per ciascuna di esse.
3. L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita e se indica:
a) il numero di riferimento della gara;
b) il nome e la sede sociale dell'offerente;
c) il numero e il peso netto della partita cui si riferisce;
d) un solo porto d'imbarco prescelto fra i porti della Comunità che consentono di effettuare la fornitura alle condizioni stabilite. L'offerta può comunque indicare due porti appartenenti alla stessa zona portuale quando il carico non può essere effettuato totalmente nel primo porto a causa della sua configurazione e deve essere completato sulla stessa nave nel secondo porto.
In caso di fornitura reso porto d'imbarco, il porto o, se trattasi di zona portuale, il primo porto di carico, è scelto in funzione della possibilità di un collegamento con il paese destinatario tramite una nave conforme ai requisiti di cui all', punto 2) nel periodo d'imbarco fissato nel bando di gara e in funzione della possibilità di effettuare su questa nave un carico non frazionato secondo i ritmi di lavoro del porto. In caso di carico in una zona portuale, effettuato conformemente al disposto del primo comma, il frazionamento dovuto al cambiamento di porto è ammesso. Tuttavia, in particolari circostanze motivate, il porto di imbarco può essere indicato nel bando di gara. Per tutti i prodotti lattiero-caseari nonché per gli altri prodotti condizionati in quantitativi inferiori a 50 kg di peso netto, nel quadro di una fornitura che non supera 150 t, il collegamento può comportare un solo trasbordo in un altro porto della Comunità che deve anch'esso figurare nell'offerta;
e) l'importo proposto, espresso in ECU per tonnellata di prodotto (1), al quale l'offerente s'impegna ad effettuare la fornitura secondo le condizioni stabilite quando non si applichi la disposizione di cui alla lettera h). L'importo dell'offerta viene considerato fissato tenendo conto da una parte delle condizioni di mobilitazione di cui all' stabilite per la fornitura in oggetto e dall'altra della restituzione o del prelievo applicabile all'esportazione, nonché degli altri importi compensativi (monetario e adesione) fissati nella normativa riguardante gli scambi di prodotti agricoli;
f) per quanto riguarda la presentazione dell'offerta:
- per una fornitura reso porto d'imbarco, l'importo dell'offerta non comprende né le spese di approdo in uso in alcuni porti (port liner terms charge), né quelle di carico;
- per una fornitura reso porto di sbarco, l'offerente presenta contemporaneamente due offerte:
- la prima per il summenzionato stadio di fornitura specifica le singole spese relative al trasporto marittimo propriamente detto, conformemente all'allegato II;
- la seconda riguarda uno stadio di fornitura reso porto d'imbarco, in conformità di quanto precede;
- per una fornitura franco destino, l'offerente presenta contemporaneamente tre offerte:
- la prima, per il summenzionato stadio di fornitura, specifica le singole spese relative al trasporto continentale oltremare propriamente detto, conformemente all'allegato II;
- la seconda e la terza riguardano rispettivamente stadi di fornitura reso porto di sbarco e reso porto d'imbarco, in conformità di quanto precede.
g) Lo Stato membro nel quale l'offerente s'impegna ad espletare le formalità doganali di esportazione.
h) I quantitativi proposti, qualora la gara riguardi, per importi monetari stabiliti, la fornitura di quantitativi massimi di determinati prodotti. L'offerta è valida soltanto se viene presentata per la totalità degli importi monetari indicati.
4. L'offerta è valida soltanto se è corredata inoltre:
a) della prova che la cauzione di gara di cui all' è stata costituita prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
b) nel caso di una fornitura reso porto d'imbarco, della dichiarazione di ottenimento di un documento, rilasciato da una compagnia marittima o dal suo agente, il quale attesti la possibilità di effettuare un collegamento soddisfacente alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera d).
5. L'offerta è valida soltanto se è presentata conformemente al presente articolo e se non contiene alcuna condizione diversa da quelle stabilite per la gara.
6. Un'offerta non può essere né modificata né ritirata.
Storico versioni
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