Art. 10

In vigore dal 8 lug 1987
Una volta aggiudicata la fornitura, la Commissione indica all'aggiudicatario l'impresa, precedentemente selezionata mediante gara, incaricata dei controlli di cui all'articolo 16, del rilascio del certificato di presa in consegna conformemente all', punto 2) e in genere del coordinamento di tutte le operazioni inerenti alla fornitura stessa. In circostanze particolari, per una fornitura reso porto di sbarco o franco destino, la Commissione può designare due imprese diverse, incaricate del controllo e del coordinamento l'una prima dell'imbarco e l'altra allo stadio della fornitura. Qualora durante l'esecuzione della fornitura si delinei un disaccordo tra l'impresa suddetta e l'aggiudicatario, la Commissione adotta le misure opportune.
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