Art. 13

Le seguenti disposizioni si applicano in caso di forniture reso porto d'imbarco:

In vigore dal 8 lug 1987
1) L'aggiudicatario concorda con il beneficiario o con il suo rappresentante, entro il periodo stabilito nel bando di gara, la data in cui la merce verrà messa a disposizione del porto d'imbarco indicato nell'offerta, nonché la banchina di attracco della nave. L'impresa di cui all' presta tutta l'assistenza necessaria perché si addivenga a tale accordo. Comunque sia, la fornitura deve essere effettuata prima dello scadere del termine fissato nel bando di gara. Per un carico frazionato è indispensabile il consenso del beneficiario. 2) Qualora in esecuzione del contratto di trasporto marittimo concluso dal beneficiario, le operazioni di carico compresi, eventualmente, i « post liner terms » di cui all', paragrafo 3, lettera f) non competano al fornitore aggiudicatario, quest'ultimo mette la merce a disposizione del beneficiario o dello spedizioniere al quale il beneficiario abbia affidato il compito di effettuare le operazioni di carico, alle condizioni concordate o stabilite a norma del punto 1). In tal caso, la fornitura si considera eseguita quando tutta la merce è stata così messa a disposizione. Qualora, in funzione del contratto di trasporto marittimo sopraccitato, le operazioni di carico definite al primo comma incombano all'aggiudicatario, quest'ultimo carica la merce a bordo della nave indicata dal beneficiario, al ritmo concordato con quest'ultimo, tenendo conto delle consuetudini del porto. Le spese corrispondenti gli vengono rimborsate dalla Commissione al pagamento della fornitura, dietro presentazione dei documenti giustificativi. Le eventuali spese di stivaggio non sono a carico dell'aggiudicatario, fatta eccezione per le forniture alla rinfusa. In tal caso, la fornitura si considera eseguita quando tutta la merce ha varcato la murata della nave. 3) L'impresa di cui all' constata, a seconda dei casi, la data effettiva di messa a disposizione o di fine delle operazioni di carico apponendo una dicitura speciale sull'attestato di conformità di cui all'articolo 16, paragrafo 5. 4) L'aggiudicatario, tenendo conto degli usi del porto, assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta fino al momento in cui, a seconda dei casi di cui al punto 2), viene messa a disposizione del beneficiario o dello spedizioniere suo mandatario, o ha effettivamente varcato la murata della nave. 5) Qualora, a seconda dei casi di cui al punto 2), la merce non possa essere messa a disposizione o caricata alle condizioni concordate o stabilite a norma del punto 1), la Commissione, su richiesta dell'aggiudicatario e del beneficiario, opportunamente giustificata, prolunga il periodo fissato nel bando di gara del numero di giorni necessario per consentire la fornitura, fino ad un massimo di sessanta giorni. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare tale proroga. Nel quadro di questo nuovo periodo, le disposizioni del punto 1) si applicano mutatis mutandis per determinare la nuova data di messa a disposizione della merce e la banchina di attracco della nave. Se la fornitura non può essere effettuata entro il termine massimo di cui al primo comma, l'aggiudicatario viene dispensato, a sua richiesta, dagli obblighi che gli incombono. Le spese dovute ad una proroga del periodo d'imbarco sono valutate e pagate in conformità dell', paragrafo 1. 6) L'aggiudicatario comunica quanto prima all'impresa sopraccitata e alla Commissione la data e il luogo di messa a disposizioni convenuti per la fornitura in applicazione dei punti 1 e 5 oppure, se del caso, il mancato accordo con il beneficiario.
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