Art. 15

Le seguenti disposizioni si applicano in caso di forniture franco destino:

In vigore dal 8 lug 1987
1) L'aggiudicatario fa eseguire il trasporto per la rotta che meglio consente di rispettare la scadenza di cui al punto 4 dal porto d'imbarco indicato nell'offerta fino al luogo di destinazione finale e conclude i contratti necessari per il trasporto della merce. Tuttavia, su sua richiesta opportunamente giustificata, l'aggiudicatario può ottenere dalla Commissione un cambiamento del porto d'imbarco. Egli assume a proprio carico tutte le spese relative, nonché le spese di scarico e di messa all'entrata del deposito nel luogo di destinazione. Si applicano le disposizioni dell', punto 2 relative al trasporto marittimo nonché quelle dell', punto 5, lettera b) relative alle formalità doganali, spese e imposizioni. Inoltre, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell', punto 5, lettera a) riguardanti le controstallie eventuali al porto di sbarco. Il bando di gara può indicare il porto di sbarco o di transito prima del trasporto continentale. 2) L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta fino al momento in cui viene effettivamente scaricata e consegnata al magazzino del luogo di destinazione. L'aggiudicatario sottoscrive un'assicurazione adeguata, analoga a quella di cui all', punto 3, lettera a). 3) L'aggiudicatario comunica nei più brevi termini al beneficiario, all'impresa di cui all', i mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura, le date di carico e d'imbarco e la data presunta di arrivo della merce nel luogo di destinazione. L'aggiudicatario trasmette all'impresa suddetta una copia dei documenti relativi al trasporto continentale oltre il porto di sbarco. L'aggiudicatario informa con il mezzo più rapido il beneficiario e l'impresa di cui sopra, con almeno 3 giorni di anticipo, in merito alla probabile data di arrivo della merce nel luogo stabilito per la fornitura. 4) La fornitura deve essere effettuata entro il periodo stabilito nel bando di gara. Articolo 16 1. Per qualsiasi fornitura da effettuare a norma del presente regolamento, l'impresa di cui all' controlla, prima che inizino le operazione di carico nel porto d'imbarco, l'osservanza delle disposizioni relative alla quantità, alla qualità, al condizionamento e, se del caso, alla regolazione dei sacchi. Il controllo viene effettuato in un momento e in condizioni che consentono di ottenere tutti i risultati delle analisi e, eventualmente, di una controperizia, prima che, nel caso di cui all', punto 2, primo comma, la merce venga messa a disposizione, oppure, in tutti gli altri casi, prima che abbiano inizio le operazioni di carico nel porto d'imbarco. Tuttavia, in circostanze particolari, soprattutto nel caso di rischio di sostituzione del prodotto oggetto della fornitura dopo che siano stati effettuati i controlli di qualità e di condizionamento di cui sopra, con il benestare della Commissione l'impresa può effettuare un controllo complementare, di natura analoga, durante le operazoni di carico. Tutte le conseguenze finanziarie della non conformità constata a conclusione di quest'ultimo controllo, in particolare le spese di controstallia eventuale, sono a carico dell'aggiudicatario. L'impresa sopraccitata rilascia, ultimate le operazioni di controllo, un attestato di conformità in funzione delle analisi e dei controlli eseguiti. Qualora l'attestato di conformità non venga rilasciato, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire o di completare la merce se lo stadio di fornitura è reso porto d'imbarco. In caso di forniture reso porto di sbarco e franco destino, l'attestato, di cui al comma precedente, rappresenta soltanto un attestato di conformità provvisorio. La conformità viene definitivamente accertata allo stadio stabilito per la fornitura, secondo i metodi di analisi vigenti nella Comunità. A tal fine, l'impresa di cui all', effettua a questo stadio i controlli di cui al primo comma e rilascia, se del caso, l'attestato di conformità definitivo. In caso di mancato rilascio di detto attestato, motivato per iscritto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire o di completare la fornitura. Se la mobilitazione riguarda un prodotto trasformato o condizonato, l'aggiudicatario comunica per lettera o per telex all'impresa suddetta la data di inizio della fabbricazione o del condizionamento, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi. 2. Il rappresentante del beneficiario è invitato dall'impresa a partecipare al prelievo dei campioni destinati alle analisi e ai controlli di cui al paragrafo 1; il prelievo viene effettuato secondo le norme professionali. Durante l'operazione di prelievo, l'impresa effettua due prelievi supplementari che tiene sigillati a disposizione della Commissione per consentire un eventuale secondo controllo, nonché in caso di contestazione da parte del beneficiario e/o dell'aggiudicatario. Il costo dei campioni è a carico dell'aggiudicatario. 3. Qualora l'aggiudicatario o il beneficiario contestino i risultati dei controlli effettuati conformemente al paragrafo 1, l'impresa suddetta fa eseguire senza indugio, in modo da non ritardare la messa a disposizione o le operazioni di carico, un secondo controllo i cui risultati hanno un valore determinante. Questo controllo viene effettuato da un servizio o un laboratorio designato di comune accordo dall'impresa, dal rappresentante del beneficiario e dall'aggiudicatario. 4. Le spese relative al controllo di cui al paragrafo 1 non sono a carico dell'aggiudicatario. Tutte le spese connesse al controllo di cui al paragrafo 3 sono a carico della parte perdente, comprese quelle eventualmente provocate dalla mancata osservanza del periodo fissato nel bando di gara, più le spese di magazzinaggio e le eventuali spese per controstallie. 5. Al termine dei controlli e immediatamente dopo il rilascio dell'attestato, la merce da fornire viene sottoposta a controllo doganale, o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, fino al momento in cui lascia il territorio geografico della Comunità.
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