Art. 21
In vigore dal 8 lug 1987
La Commissione riconosce i casi di forza maggiore che possono essere all'origine di una mancata fornitura o della mancata osservanza di uno degli obblighi incombenti all'aggiudicatario.
Le spese supplementari risultanti da un caso di forza maggiore sono a carico della Commissione.
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