Art. 19

In vigore dal 8 lug 1987
1. L'aggiudicatario assume a suo carico tutte le spese derivanti dalla fornitura della merce allo stadio stabilito nel bando di gara. Tuttavia la Commissione rimborsa all'aggiudicatario le spese supplementari che non gli sono imputabili e che essa calcola sulla base dei documenti giustificativi opportuni, allorché sia stata accertata la conformità della fornitura a norma dell'articolo 16. Le spese supplementari sono: a) per una fornitura reso porto d'imbarco, quelle occasionate dal fatto che la nave viene messa a disposizione in una data che non consente di rispettare il periodo stabilito nel bando di gara, oppure occasionate dalla proroga del periodo d'imbarco in conformità dell', punto 5, o ancora dal fatto che la nave sia inadeguata al carico da effettuare. Escluse tutte le spese amministrative, tali spese supplementari sono: - spese di magazzinaggio e di assicurazione, - spese di finanziamento sulla base del tasso praticato nello Stato membro la cui moneta viene scelta per il pagamento. Dette spese sono calcolate per il periodo che inizia il giorno successivo alla fine del periodo stabilito nel bando di gara e termina alla data di messa a disposizione o, a seconda dei casi, di effettivo inizio delle operazioni di carico, oppure, nel caso in cui l'aggiudicatario sia dispensato dagli obblighi che gli incombono, alla fine del periodo di cui all', punto 5. b) Per le forniture reso porto di sbarco e franco destino, le spese di magazzinaggio, assicurazione e finanziamento, causate da scarti superiori a 15 giorni tra, a seconda dei casi, la messa a disposizione, la fine delle operazioni di carico o la consegna al magazzino di destinazione e il rilascio del certificato di presa in consegna. Le spese di finanziamento sono valutate sulla base dei tassi applicati nello Stato membro in cui sono compiute le formalità doganali di esportazione. c) Per tutte le forniture, gli oneri imprevedibili che non sia stato possibile coprire preventivamente con un'assicurazione, a condizione che non derivino da un difetto dei prodotti forniti, da un'insufficienza o dall'inadeguatezza del condizionamento o dell'imballaggio, o infine da un ritardo nell'esecuzione della fornitura. 2. Se, dopo l'aggiudicazione, la Commissione designa un porto d'imbarco, un porto di sbarco o un luogo di destinazione finale diversi da quelli inizialmente stabiliti, l'aggiudicatario consegna la merce nel nuovo porto o nel nuovo luogo di destinazione finale. La Commissione concorda con l'aggiudicatario la diminuzione o l'eventuale aumento delle spese inizialmente previste. Tuttavia, su richiesta debitamente motivata, l'aggiudicatario può essere dispensato dai suoi obblighi.
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