Art. 20

In vigore dal 8 lug 1987
Se, per motivi non imputabili al beneficiario, bensì all'aggiudicatario, la fornitura non viene effettuata nei 60 giorni successivi alla data di scadenza del periodo fissato per una fornitura reso porto d'imbarco o del periodo di sbarco o di consegna a destinazione per gli altri stadi di fornitura, tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, della merce alle condizioni stabilite sono a carico dell'aggiudicatario. Le conseguenze finanziarie consistono in spese direttamente connesse alla mancata esecuzione della fornitura, sostenute dal beneficiario quali il noleggio a vuoto per il trasporto marittimo continentale, le spese di affitto di depositi o zone di magazzinaggio e le spese di assicurazione ad esse relative. Inoltre, nelle circostanze di cui al primo comma, la Commissione constata la non esecuzione della fornitura e prende le misure del caso.
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