Art. 17

In vigore dal 8 lug 1987
Un certificado di presa in consegna contenente le indicazioni di cui all'allegato III, rilasciato alle condizioni elencate nel presente articolo, attesta l'accettazione della merce da parte del beneficiario in conformità del punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità del punto 2. 1) Appena messa a disposizione la merce allo stadio stabilito o convenuto per la fornitura, l'aggiudicatario domanda al beneficiario, o al suo rappresentante, il rilascio del certificato di presa in consegna e a sua volta gli consegna l'attestato di conformità di cui all'articolo 16, nonché un certificato d'origine e una fattura commerciale proforma che attesti il valore della merce e la cessione al beneficiario a titolo gratuito. Per una fornitura reso porto di sbarco, l'aggiudicatario consegna inoltre i documenti di cui all', punto 6. 2) In caso di mancato rilascio da parte del beneficiario del certificato di presa in consegna, l'impresa di cui all', rilascia all'aggiudicatario, a richiesta dello stesso e previa consegna del certificato d'origine e della fattura commerciale di cui al punto 1), un certificato facente fede della fornitura qualora i controlli effettuati allo stadio stabilito per detta fornitura abbiano consentito il rilascio dell'attestato di conformità di cui all'araticolo 16. Per le forniture reso porto di sbarco e franco destino, il certificato viene inoltre rilasciato previa presentazione dell'attestato di conformità compilato prima dell'imbarco, nonché, a seconda dei casi, dei documenti di cui all', punto 6. 3) Il certificato di presa in consegna e il certificato facente fede della fornitura di cui ai punti 1 e 2 possono essere rilasciati per quantitativi parziali rappresentanti una quota notevole della fornitura prevista. 4) Il quantitativo netto fornito al beneficiario viene accertato in modo determinante al momento della presa in consegna. Per una fornitura alla rinfusa, il quantitativo consegnato viene ritenuto soddisfacente se il peso netto non è inferiore di oltre il 3 % al quantitativo richiesto. Per una fornitura condizonata, è tollerato un margine dell'1 %. A ciò si aggiungono i quantitativi prelevati come campioni ai fini dei controlli di cui all'articolo 16. 5) In caso di gravi perturbazioni dello scarico, per le forniture reso porto di sbarco e franco destino di generi altamente deperibili, la Commissione può imporre all'impresa di rilasciare, prima dello stadio stabilito nel bando di gara e dopo un controllo adeguato, un certificato attestante la qualità e il condizionamento della fornitura. TITOLO IV Condizioni di pagamento e condizioni di svincolo delle cauzioni
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