Art. 4

Secondo le condizioni di mobilitazione determinate per ciascuna fornitura, il prodotto:

In vigore dal 8 lug 1987
a) viene o è stato acquistato sul mercato comunitario; b) viene acquistato presso un organismo d'intervento indicato nel bando di gara, o prodotto utilizzando materie prime acquistate presso detto organismo. L'acquisto viene effettuato nell'ambito di una vendita a prezzo fisso, conformemente alla normativa comunitaria agricola vigente. Tuttavia, per una fornitura di prodotti nei settori dei cereali e del riso, l'aggiudicatario può mobilitare sul mercato comunitario un prodotto corrispondente alle norme stabilite per la fornitura, purché acquisti presso l'organismo d'intervento in questione le materie prime che figurano nel bando di gara, conformemente alla suddetta normativa.
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