Art. 1

In vigore dal 8 lug 1987
1. Qualora per un'azione comunitaria di aiuto alimentare si decida di mobilitare i prodotti sul mercato comunitario, si applicano le modalità di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate caso per caso dalla Commissione. Qualsiasi fornitura comporta l'acquisto del prodotto. 2. Le modalità generali stabilite dal presente regolamento si applicano per le operazioni da effettuare reso porto d'imbarco, reso porto di sbarco o franco destino. 3. Ai fini del presente regolamento, i paesi dell'unione economica belgo-lussemburghese sono considerati come un solo Stato membrro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2200:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo