Art. 3

In vigore dal 8 lug 1987
La fornitura dei prodotti è aggiudicata mediante gara. Tuttavia, è ammesso il ricorso alla trattativa privata nei casi seguenti: - forniture d'urgenza, a norma dell' del regolamento (CEE) n. 3972/86; - forniture di modesta entità; - forniture effettuate a titolo sperimentale con nuovi tipi di prodotti o nuovi sistemi di imballaggio, condizionamento e trasporto; - forniture decise in seguito alla rescissione di un precedente contratto di fornitura in applicazione dell'; - forniture conformi ai criteri di urgenza, successivamente alla decisione di assegnazione.
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