Art. 3
In vigore dal 8 lug 1987
La fornitura dei prodotti è aggiudicata mediante gara.
Tuttavia, è ammesso il ricorso alla trattativa privata nei casi seguenti:
- forniture d'urgenza, a norma dell' del regolamento (CEE) n. 3972/86;
- forniture di modesta entità;
- forniture effettuate a titolo sperimentale con nuovi tipi di prodotti o nuovi sistemi di imballaggio, condizionamento e trasporto;
- forniture decise in seguito alla rescissione di un precedente contratto di fornitura in applicazione dell';
- forniture conformi ai criteri di urgenza, successivamente alla decisione di assegnazione.
Storico versioni
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