Art. 2

In vigore dal 8 lug 1987
La partecipazione alle gare previste nel quadro del presente regolamento è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche aventi la nazionalità di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché a tutte le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e: - che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro; - la cui attività economica consista nella fabbricazione, nella trasformazione, nel commercio, nella spedizione o nel trasporto di prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare. Tuttavia, la Commissione può escludere un'impresa dalla partecipazione alle gare, in via provvisoria o definitiva, quando si accerti che essa ha commesso un'infrazione grave a uno degli obblighi inerenti all'esecuzione di una fornitura di aiuto alimentare.
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