Art. 97

In vigore dal 27 mar 1987
1. Il regolamento (CEE) n. 223/77 è abrogato ad eccezione dell', paragrafo 3, dell', paragrafi 1, 5, lettere a) e d), 6, 9 e 10, dell'articolo 2 bis, degli articoli da 10 a 14, dell', paragrafo 2, degli , degli articoli da 61 a 61 septies e degli allegati VI, VI A e VI B. 2. I riferimenti alle disposizioni abrogate sono da considerarsi relativi al presente regolamento. I riferimenti agli articoli del regolamento (CEE) n. 223/77 vanno letti in funzione della tavola di corrispondenza figurante nell'allegato X. Disposizioni transitorie
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