Art. 99

In vigore dal 27 mar 1987
1. I garanti che, in conformità dell', paragrafo 1, secondo comma, rilascino certificati di garanzia forfettaria di validità limitata e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongano di certificati corredati della menzione stabilita prima di tale data potranno continuare a rilasciarli fino ad esaurimento della scorta. 2. Gli interessati che alla data d'entrata in vigore del presente regolamento utilizzino avvisi di passaggio e ricevute del modello in uso prima di tale data potranno continuare ad usarli fino ad esaurimento della scorta. 3. I garanti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rilascino certificati di garanzia forfettaria del modello in uso prima di tale data potranno continuare a rilasciarli fino ad esaurimajto della scopta. 4. Gli speditori autorizzati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento utilizzino il tipo di timbro speciale valido prima di tale data potranno continuare ad usarlo fino al 31 dicembre 1992. Modifiche
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