Art. 95

1. Lo speditore autorizzato è tenuto:

In vigore dal 27 mar 1987
a) a rispettare le condizioni previste nel presente capitolo e nell'autorizzazione; db) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia a del timbro dell'ufficio doganale di cui all', paragrafo 1, lettera a) o del timbro speciale. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque dei formularformulari necessari per compilare i documenti COM T 2 L, preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di cui all', paragrafo 1, lettera a), o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, senza pregiudizio dell'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e degli altri diritti e tributi che non siano stati pagati in un determinato Stato membro in seguito a tale utilizzazione abusiva, sempreché non dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b). Esclusione di talune merai
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