Art. 100
In vigore dal 27 mar 1987
1. Il regolamento (CEE) nr. 679/85, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2791/86, è modificato come segue: nell'esemplare 4 del modello di formulario di documento unico che figura all'allegato I e nell'esemplare 4/5 del modello di formulario di documento unico che figura all'allegato II, alla voce «Nota importante» situato sotto le caselle 5 e 6, deve essere inserito, dopo le parole «se del caso» il numero 4 nell'enumerazione delle caselle per cui i dati sono richiesti.
2. Il regolamento (CEE) n. 2855/85, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2792/86, è modificato come segue: all'allegato III, titolo I, B, quarto trattino deve essere inserito, secondo il suo ordine numerico, il numero 4 nell'enumerazione delle caselle suscettibili di essere completate.
Entrata in vigore
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1062:oj#art-100