Art. 96
In vigore dal 27 mar 1987
Le autorità doganali dello Stato membro di spedizione possono escludere dalle agevolazioni previste nel presente capitolo alcune categorie di merci oppure determinati
traffici.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Abrogazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE)
n. 223/77 e tavola di corrispondenza
Storico versioni
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