Art. 92
In vigore dal 27 mar 1987
1. L'autorizzazione stabilisce che la casella C (ufficio di partenza) figurante sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento COM T 2 L e, se del caso, il o i documenti COM T 2 L bis, deve:
a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di cui all', paragrafo 1, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio,
oppure
b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato IX. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia espressamente autorizzata.
2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi al momento della spedizione delle merci. Inoltre, egli deve indicare nel riquadro riservato al visto dell'ufficio de partenza, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento, i riferimenti al documento di spedizione richiesti dallo Stato membro di partenza, nonché una delle seguente diciture:
- Procedimiento simplificado
- Forenklet procedure
- Vereinfachtes Verfahren
- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá
- Simplified procedure
- Procédure simplifiée
- Procedura semplificata
- Vereenvoudigde regeling
- Procedimente simplificado.
3. Il formulario compilato e completato con le indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dall speditore autorizzato vale quale documento comprovante il carattere comunitario delle merci.
Obbligo di predisporre una copia
Storico versioni
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