Art. 90

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 89 è concessa unicamente alle persone:

In vigore dal 27 mar 1987
a) che effettuano frequenti spedizioni; b) le cui scritture consentono alle autorità di controllare le operazioni. 2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie ch'esse reputano necessarie. 3. Esse possano revocare l'autorizzazione, in particolare quando lo speditore autorizzato non soddisfi più alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non offra più le garanzie di cui al paragrafo 2. Contenuto dell'autorizzazione Contenuto dell'autorizzazione
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