Art. 88

In vigore dal 27 mar 1987
1. Per quanto riguarda le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune e che sono spedite verso lo Stato membro di destinazione con mezzi diversi da quelli aerei in condizioni tali che parte del percorso non interessa il territorio doganale della Comunità, il documento COM T 2 L va compilato in tre esemplari. L'originale e una copia sono consegnati all'interessato e la seconda copia è conservata dall'ufficio che l'ha rilasciata. L'ufficio doganale che rilascia un documento COM T 2 L in tre esemplari appone su ciascuno di essi una delle seguenti diciture: - Expedido por triplicado - Udstedt i tre eksemplarer - In drei Exemplaren ausgestellt - AAêaeéaeueìaaíï óaa ôñssá áíôssôõðá - Issued in triplicate - Délivré en trois exemplaires - Rilasciato in tre esemplari - Afgegeven in drie exemplaren - Emitido em três exemplares. Per l'applicazione del primo comma, le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro sono considerate merci che non abbandonano il territorio doganale della Comunità, sempreché il tragitto via mare venga effettuato con un titolo di trasporto unico. 2. Nello Stato membro di destinazione l'interessato presenta all'ufficio di cui all' l'originale e la copia che gli sono stati consegnati. Detto ufficio appone il proprio visto sulla copia che rinvia all'ufficio emittente a fini di controllo. L'ufficio di destinazione viene informato dell'esito del controllo unicamente quando venga constatata una irregola- rità. CAPITOLO II PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO Speditori autorizzati
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