Art. 13

Disposizioni generali sui dazi

In vigore dal 22 dic 1986
1. I dazi compensativi vengono imposti agli armatori stranieri interessati mediante regolamento. 2. Detto regolamento precisa in particolare l'importo e il tipo del dazio imposto, la merce o le merci trasportate, il nome e il paese d'origine dell'armatore straniero interessato e la relativa motivazione sulla quale il regolamento è basato. 3. L'importo dei dazi non può eccedere la differenza tra il nolo effettivamente praticato e il nolo normale di cui all', lettera c). Tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio. 4. a) I dazi non devono essere imposti né aumentati con effetto retroattivo e si applicano ai trasporti di merci che, dopo l'entrata in vigore di detti dazi sono caricate o scaricate in un porto comunitario. b) Tuttavia, qualora il Consiglio stabilisca che c'è stata violazione o ritiro di un impegno, possono essere imposti, su proposta della Commissione, dazi compensativi al trasporto di merci che sono state caricate o scaricate in un porto della Comunità non oltre novanta giorni precedenti la data di applicazione di questi dazi, eccettuato il fatto che, in caso di violazione o ritiro di un impegno, detta imposizione retroattiva non si applica al trasporto di merci che sono state caricate o scaricate in un porto della Comunità prima della violazione o del ritiro. Questi dazi possono essere calcolati sulla base dei fatti accertati prima dell'accettazione dell'impegno. 5. I dazi sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione e a prescindere dai dazi doganali, dalle tasse e altre imposizioni normalmente esigibili all'importazione delle merci trasportate. 6. L'autorizzazione a caricare o a scaricare merci in un porto della Comunità può essere subordinata alla fornitura di una garanzia per l'importo di un dazio compensativo.
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