Art. 3

Ai fini del presente regolamento:

In vigore dal 22 dic 1986
a) per «armatori di paesi terzi» si intendono le compagnie di navigazione mercantile di linea eccetto quelle di cui alla lettera d); b) per «pratiche tariffarie sleali» si intende l'applicazione costante, su una determinata rotta di navigazione da, verso o all'interno della Comunità, per alcune merci selezionate o per tutte le merci, di tassi di nolo inferiori ai tassi di nolo normali praticati durante un periodo di almeno sei mesi, quando detti tassi di nolo inferiori sono possibili in quanto l'armatore in questione beneficia di vantaggi non commerciali concessi da uno Stato membro della Comunità; c) il normale tasso di nolo viene stabilito prendendo in considerazione: Ii) il tasso comparabile effettivamente praticato nell'ambito dei normali traffici marittimi per il medesimo servizio sulla stessa rotta o su una rotta comparabile da compagnie serie e rappresentative che non godano dei vantaggi di cui alla lettera b); ii) o altrimenti il tasso derivato, ottenuto sommando al costo a carico di una compagnia paragonabile che non usufruisce dei vantaggi di cui alla lettera b) un ragionevole margine di utile. Tale costo viene calco- lato tenendo conto di tutti i costi, sia fissi che variabili, sostenuti nell'ambito dei normali traffici marittimi, più un congruo importo per le spese generali; d) per «armatori comunitari» si intendono: - tutte le compagnie di navigazione mercantile stabilite ai sensi del trattato in uno Stato membro della Comunità; - cittadini di Stati membri stabiliti fuori della Comunità e compagnie di navigazione mercantile stabilite al di fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in uno Stato membro in conformità con la legislazione di quest'ultimo.
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