Art. 17
Disposizione finale
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento non osta all'applicazione di qualsiasi norma speciale stabilita da accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:4057:oj#art-17