Art. 14

Riesame

In vigore dal 22 dic 1986
1. I regolamenti che impongono dazi compensativi, nonché le decisioni di accettare impegni, sono subordinati ad un riesame per la totalità o in parte, purché giustificato. Detto riesame può avvenire sia a richiesta di uno Stato membro, sia su iniziativa della Commissione. Si procede al riesame anche nel caso in cui una parte interessata lo esiga e dimostri che le circostanze sono mutate apportando prove sufficienti da giustificare la necessità di detto riesame, purché sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell'inchiesta. Le richieste in tal senso devono essere trasmesse alla Commissione che ne informa gli Stati membri. 2. Se, previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato l'inchiesta verrà riaperta in conformità dell', sempreché le circostanze lo richiedano. La riapertura dell'inchiesta non influisce di per sé sulle misure in vigore. 3. Se giustificato da detto riesame, effettuato anche senza riaprire l'inchiesta, le misure sono modificate, prorogate o abrogate dall'istituzione comunitaria competente per la loro introduzione.
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