Art. 11
Dazi compensativi
In vigore dal 22 dic 1986
Qualora risulti da un'indagine che vi è una pratica tariffaria sleale, che ne risulta un pregiudizio e che gli interssi della Comunità richiedono un'azione comunitaria, la Commissione propone al Consiglio, in seguito alla consultazione prevista all', di instaurare un dazio compensativo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, prende una decisione entro un periodo di due mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:4057:oj#art-11