Art. 11

Dazi compensativi

In vigore dal 22 dic 1986
Qualora risulti da un'indagine che vi è una pratica tariffaria sleale, che ne risulta un pregiudizio e che gli interssi della Comunità richiedono un'azione comunitaria, la Commissione propone al Consiglio, in seguito alla consultazione prevista all', di instaurare un dazio compensativo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, prende una decisione entro un periodo di due mesi.
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