Art. 7

Apertura e svolgimento dell'inchiesta

In vigore dal 22 dic 1986
1. Se, al termine della consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio della procedura, la Commissione deve immediatamente: a) annunciare l'inizio della procedura con avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tale avviso dovrà indicare l'armatore straniero interessato e il suo paese d'origine, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti dovranno essere comunicate alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e richiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5; b) informare debitamente gli armatori, i caricatori e gli spedizionieri che la Commissione considera interessati nonché i ricorrenti; c) iniziare l'inchiesta a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri; tale inchiesta verterà tanto sulle pratiche tariffarie sleali quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolgerà conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8; l'inchiesta sulle pratiche tariffarie sleali riguarda di norma un periodo non inferiore a 6 mesi che precede immediatamente l'inizio della procedura. 2. a) La Commissione, se del caso, ricerca tutte le informazioni ritenute necessarie e fa in modo di verificarle assieme agli armatori, agli agenti, ai caricatori, agli spedizionieri, alle conferenze, alle associazioni e alle organizzazioni, purché le imprese o le organizzazioni interessate diano il loro assenso. b) Se del caso la Commissione svolge, previa consultazione, inchieste in paesi terzi, subordinandole all'accordo delle imprese interessate e all'assenza di opposizione da parte del governo del paese in questione il quale sarà stato ufficialmente informato. La Commissione può essere assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto. 3. a) La Commissione può richiedere agli Stati membri: - di fornirle informazioni; - di procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari, segnatamente presso i caricatori, gli spedizionieri, gli armatori della Comunità ed i loro agenti; - di procedere alle inchieste in paesi terzi, che però sono subordinate all'accordo delle imprese interessate e all'assenza di opposizione da parte del governo, ufficialmente informato, del paese considerato. b) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati. c) Qualora dette informazioni siano d'interesse generale o qualora uno Stato membro ne abbia richiesto la trasmissione, la Commissione le invia agli Stati membri purché non si tratti di informazioni riservate, nel qual caso sarà trasmessa una sintesi non riservata. d) Agenti della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni. 4. a) La Commissione offre al ricorrente, ai caricatori ed agli armatori notoriamente interessati la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell' e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate. b) Gli armatori in merito ai quali viene effettuata l'inchiesta e il ricorrente possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi compensativi. c) iii) Una domanda di informazioni conforme al punto b) deve - essere presentata per iscritto alla Commis- sione, - indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni. iii) Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, a seconda che la Commis- sione lo ritenga opportuno. Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte del Consiglio. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all'. iii) Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, in applicazione dell', da parte della Commissione. Le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se vengono ricevute entro un periodo fissato caso per caso dalla Commissione che tiene debito conto dell'urgenza della questione, ma che in ogni caso non potrà essere inferiore a dieci giorni. 5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime devono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, quando dimostrino di essere parti interessate, che l'esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per essere sentite oralmente. 6. Inoltre, a richiesta, la Commissione dà alle parti direttamente interessate l'occasione di incontrarsi per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni. Nell'offrire tale occasione, essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa. 7. a) Il presente articolo non impedisce al Consiglio di prendere misure tempestivamente. b) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle necessarie informazioni, o non le fornisca entro un ragionevole arco di tempo o ostacoli gravamente l'indagine, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati di fatto disponibili. 8. Una procedura relativa a pratiche tariffarie sleali non pone ostacolo alle operazioni di sdoganamento delle merci a cui si applicano i noli in questione. 9. a) Un'inchiesta è conclusa sia per chiusura della stessa sia per inizio di un'azione conformemente all'artico- lo 11. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura. b) Una procedura è conclusa sia per chiusura dell'inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni, sia allo scadere o alla revoca di tali dazi, sia alla cessazione degli impegni in conformità degli o 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:4057:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo