Art. 15
In vigore dal 22 dic 1986
1. Fatto salvo il paragrafo 2, i dazi compensativi e gli impegni divengono caduchi dopo cinque anni a decorrere dalla data in cui sono entrati in vigore o in cui sono stati da ultimo modificati o confermati.
2. Di norma la Commissione previa consultazione ed entro sei mesi prima del termine del periodo di cinque anni, pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso dell'imminente scadenza delle misure in questione ed informa gli armatori comunitari notoriamente interessati. Nell'avviso è indicato il periodo cui le parti interessate possono esprimere il loro parere per iscritto e possono chiedere udienza alla Commissione in conformità dell', paragrafo 5.
Qualora una parte interessata dimostri che la cessazione della misura in oggetto causerebbe nuovamente pregiudizio o minaccia di pregiudizio, la Commissione procede ad un riesame della misura stessa che resterà in vigore in attesa dell'esito del suddetto riesame.
Qualora i dazi compensativi e gli impegni decadano in virtù del presente articolo, la Commissione pubblica un avviso in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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