Art. 18
Entrata in vigore
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1g luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. C 255 del 15. 10. 1986, pag. 169.
(2) GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 31.
(3) GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 35.
Storico versioni
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