Art. 18

Entrata in vigore

In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1g luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW (1) GU n. C 255 del 15. 10. 1986, pag. 169. (2) GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 31. (3) GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 35.
Storico versioni

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