Art. 16
Restituzione
In vigore dal 22 dic 1986
1. Quando l'armatore interessato può dimostrare che il dazio riscosso supera la differenza tra il tasso nolo praticato e il tasso nolo normale di cui all', lettera c), l'importo del dazio che supera la differenza viene restituito.
2. Per ottenere il rimborso di cui al paragrafo 1, l'armatore straniero interessato può presentare una richiesta alla Commissione. La richiesta viene presentata per il tramite dello Stato membro nel cui porto le merci trasportate sono state caricate o scaricate, entro tre mesi dalla data in cui l'ammontare dei dazi compensativi da riscoutere è stato debitamente stabilito dalle autorità competenti.
Lo Stato membro trasmette al più presto la richiesta alla Commissione, accompagnata o meno da un parere sulla sua fondatezza.
La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri ed esprime il suo parere al riguardo. Qualora gli Stati membri approvino il parere espresso dalla Commissione o non presentino obiezioni entro un mese, la Commissione può decidere in conformità del parere suddetto. In tutti gli altri casi, la Commissione, previa consultazione, decide se e in quale misura si debba dar seguito alla richiesta.
Storico versioni
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