Art. 6

Consultazioni

In vigore dal 22 dic 1986
1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si effettuano in seno ad un comitato consultivo composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si effettuano immediatamente sia su domanda di uno Stato membro, sia su iniziativa della Commissione. 2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili. 3. Qualora se ne ravvisi la necessità, si può procedere alle consultazioni mediante procedura scritta; in tal caso la Commissione informa gli Stati membri, i quali, entro un termine fissato, possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. 4. Le consultazioni vertono segnatamente: a) sull'esistenza delle pratiche tariffarie sleali nonché sulla loro importanza; b) sull'esistenza e sull'entità del pregiudizio; c) sul nesso di causalità tra le pratiche tariffarie sleali ed il pregiudizio; d) sulle misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire o a rimediare l'effetto del pregiudizio causato dalle pratiche tariffarie sleali nonché sulle modalità di applicazione di tali misure.
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