Art. 5
Denuncia
In vigore dal 22 dic 1986
1. Ogni persona fisica o giuridica, nonché ogni associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome dell'industria marittima della Comunità che si ritengono lesi o minacciati da pratiche tariffarie sleali, può introdurre una denuncia per iscritto.
2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza della pratica tariffaria sleale e al pregiudizio che ne deriva.
3. La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la trasmette alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta.
4. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso la procedura può essere interrotta, a meno che tale interruzione sia contraria all'interesse della Comunità.
5. Quando si constata, previa consultazione, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il ricorrente viene debitamente informato.
6. Quando, in mancanza di una denuncia, uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a pratiche tariffarie sleali sia a un pregiudizio che ne risulta per gli armatori della Comunità, esso li comunica immediatamente alla Commissione.
Storico versioni
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