Art. 1

Obiettivo

In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento stabilisce la procedura da seguire al fine di rispondere alle pratiche tariffarie sleali di taluni armatori di paesi terzi che operano nel campo dei trasporti marittimi internazionali di linea, le quali provocano gravi perturbazioni nella struttura del traffico su una determinata rotta da, verso o all'interno della Comunità e danneggiano o rischiano di danneggiare gravemente gli armatori comunitari che operano su tale rotta e gli interessi della Comunità.
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