Art. 4

Valutazione del pregiudizio

In vigore dal 22 dic 1986
1. L'esame del pregiudizio deve comprendere i seguenti fattori: a) i tassi di nolo offerti dai concorrenti degli armatori comunitari sulla rotta marittima in questione, in particolare per stabilire se siano stati inferiori in misura rilevante al tasso di nolo normale offerto dagli armatori comunitari, tenuto conto del livello del servizio offerto da tutte le compagnie interessate; b) conseguenti ripercussioni sulle compagnie di navigazione della Comunità quali risultano dalle tendenze di fattori economici quali: - viaggi, - sfruttamento delle capacità, - noleggio, - quota di mercato, - tassi di nolo (ossia il calo dei tassi di nolo o la prevenzione dei rialzi dei noli che normalmente avrebbero avuto luogo), - profitti, - rendimento del capitale, - investimenti, - occupazione. Quando una minaccia di pregiudizio viene segnalata, la Commissione può anche esaminare se sia prevedibile chiaramente che una situazione particolare possa trasformarsi in pregiudizio reale. A tal riguardo si può anche tener conto di fattori, quali: a) l'aumento del tonnellaggio impiegato sulla rotta dove la concorrenza contro gli armatori della Comunità viene esercitata; b) la capacità, nel paese degli armatori stranieri, già esistente o suscettibile di divenire operativa in un avve- nire previsibile, e la probabilità che il tonnellaggio risultante da tale capacità sarà usato nella rotta di cui al punto a). 3. I pregiudizi causati da altri fattori che, individualmente o in combinazione tra di loro, contribuiscono ad esercitare un'influenza sfavorevole sugli armatori della Comunità, non devono essere imputati alle pratiche in questione.
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