Art. 8

Trattamento riservato

In vigore dal 22 dic 1986
1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. 2. a) Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali la parte che le ha fornite ha chiesto il trattamento riservato. b) Qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione. 3. L'informazione è di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne costituisce la fonte. 4. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni. Tali informazioni possono inoltre essere disattese quando la domanda è giustificata ma chi fornisce le informazioni non è disposto a fornire un riassunto non riservato qualora sia possibile riassumere le informazioni in questione. 5. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, o alla pubblicazione degli elementi di prova su cui si è fondata la Comunità, nella misura in cui ciò sia necessario per spiegare i suddetti motivi nella procedura legale. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti commerciali.
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