Art. 6
1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato come segue:
In vigore dal 1 ott 1986
a) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione corrisponde alla definizione dell'alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:
- 1,72 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 2,82 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 1,56 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, e vini atti a produrre vino da tavola,
- 4,16 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 4,82 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.
Per l'alcole neutro ottenuto dai vini di cui all', paragrafo 1, secondo comma, gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente, a 0,86, 1,53, 0,76, 2,25, 2,77 ECU per % vol e per ettolitro;
b) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che risponde alle caratteristiche qualitative fissate dalle disposizioni nazionali applicabili:
- 1,61 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 2,71 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 1,45 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, e vini atti a produrre vino da tavola,
- 4,05 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 4,71 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.
Per l'acquavite di vino ottenuto dai vini di cui all', paragrafo 1, secondo comma, gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente, a 0,75, 1,42, 0,65, 2,24, 2,66 ECU per % vol e per ettolitro; c) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:
- 1,61 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 2,71 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 1,45 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, e vini atti a produrre vino da tavola,
- 4,05 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 4,71 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.
Per il distillato o l'alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol ottenuto dai vini di cui all', paragrafo 1, secondo comma, gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente, a 0,75, 1,42, 0,65, 2,24, 2,66 ECU per % vol e per ettolitro.
2. L'aiuto è calcolato sulla base dell'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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