Art. 8

In vigore dal 1 ott 1986
Entro i quattro mesi successivi alla data dell'entrata del vino in distilleria, il distillatore è tenuto a fornire all'orgnismo d'intervento, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la prova di aver pagato il prezzo minimo d'acquisto di cui all', paragrafo 1, entro il termine previsto dall', paragrafo 2. Qualora tale prova sia fornita entro i due mesi successivi al termine stabilito e tale ritardo non sia dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento versa un aiuto diminuito del 20 % o recupera il 20 % dell'aiuto già versato. Dopo la scadenza di quest'ultimo termine, l'organismo d'intervento non versa più alcun aiuto o recupera la totalità dell'aiuto già versato. Se si constata che il distillatore non ha pagato il prezzo minimo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o maggio 1988, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.
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