Art. 10
In vigore dal 1 ott 1986
1. Nel caso in cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 15 gennaio 1987.
L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro e non oltre il 15 febbraio 1987.
2. L'elaborazione del vino alcolizzato può avvenire soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e non oltre il 31 luglio 1987.
3. La distillazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 agosto 1987.
4. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente. 5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato, pari a:
- 1,58 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 2,66 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III,
- 1,42 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I, e per i vini atti a produrre vino da tavola,
- 3,98 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 4,63 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III.
Per il vino alcolizzato ottenuto dai vini di cui all', paragrafo 1, secondo comma, gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente, a 0,73, 1,39, 0,63, 2,20, 2,61 ECU per % vol e per ettolitro.
Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, entro e non oltre il 28 giugno 1987, una domanda all'organismo d'intervento competente, allegando copia dei documenti d'accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto oppure un riepilogo di tali documenti.
Gli Stati membri possono esigere che tali copie o tale riepilogo siano vistati da un servizio di controllo.
L'aiuto è versato entro i tre mesi successivi alla data di presentazione della prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.
6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, anteriormente al 30 novembre 1987, viene fornita la prova che:
- il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato,
- il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro il termine di cui all', paragrafo 2.
Qualora tali prove non siano presentate entro il 31 dicembre 1988, l'organismo d'intervento ricupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.
Tuttavia, in caso tali prove siano presentate dopo la scadenza del termine previsto, ma non oltre il 21 febbraio 1988, l'organismo d'intervento ricupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.
Ove si constati che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore anteriormente al 1o maggio 1988 un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.
Storico versioni
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