Art. 5

In vigore dal 1 ott 1986
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo minimo d'acquisto di cui all', paragrafo 2, dello stesso regolamento è pari a: - 2,22 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 3,30 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,06 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A I, e per i vini atti a produrre vino da tavola, - 4,62 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A II, - 5,27 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A III. Tali prezzi, sono parti, rispettivamente, a 1,37, 2,03, 1,27, 2,84, 2,84, 3,25 ECU per % vol e per ettolitro per i vini ottenuti da uve prodotte in Spagna. 2. Il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ogni partita di vino consegnata.
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