Art. 4
In vigore dal 1 ott 1986
1. Le operazioni di distillazione non possono avvenire dopo il 31 agosto 1987.
2. Mediante distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, sia come varietà a uve da vino, sia come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol.
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