Art. 2
1. Se la decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è adottata,
In vigore dal 1 ott 1986
a) i produttori che nella campagna 1986/1987 hanno ottenuto vini da tavola mediante trasformazione della totalità delle uve destinate alla produzione di vino da tavola da essi raccolte nella propria azienda possono stipulare uno o più contratti o presentare una o più dichiarazioni per un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che non può eccedere quantitativi da stabilire per ettaro di vigneto coltivato per la produzione di vino da tavola nella parte francese della zona viticola B e nelle zone viticole C I, C II e C III o per ettaro di vigneto coltivato nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola B;
b) i produttori che nella campagna 1986/1987 hanno ottenuto vini da tavola mediante trasformazione di prodotti acquistati o mediante trasformazione di una parte delle uve per vino da tavola da essi raccolte nella propria azienda, nonché le cooperative o le associazioni, possono stipulare uno o più contratti o presentare una o più dichiarazioni per un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che non può essere superiore a percentuali da stabilire del quantitativo del vino da tavola da essi prodotti nel corso della campagna nella parte greca delle zone viticole C III, nella parte spagnola delle zone viticole o nelle altre zone viticole;
c) tuttavia, le cooperative o le associazioni possono, per la parte della produzione di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola della campagna 1986/1987, ottenuto da superfici per le quali i loro aderenti hanno, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un impegno di conferimento totale, stipulare uno o più contratti o presentare una o più dichiarazioni per un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che, per queste stesse superfici, non può eccedere quantitativi da stabilire per ettaro della superficie destinata alla produzione di vino da tavola nella parte francese della zona viticola B e nelle zone viticole C I, C II e C III o per ettaro di vigneto coltivato nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola B;
d) le cooperative o le associazioni possono, per la parte della produzione di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola della campagna 1986/1987 ottenuto da superfici per le quali gli aderenti non hanno, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un impegno di conferimento totale, stipulare uno o più contratti o presentare una o più dichiarazioni per un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che non può essere superiore a percentuali da stabilire di questa parte della produzione di vino da tavola da essi elaborata nel corso della campagna nella parte greca della zona viticola C III, nella parte spagnola delle zone viticole o nelle altre zone viticole;
e) il quantitativo di vino consegnato alla distillazione non può essere inferiore a 5 hl.
2. Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applicano le percentuali di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi che figurano, in quanto vino, nella colonna vino da tavola della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 2102/84, e dei quantitativi ottenuti dallo stesso produttore dopo la data di presentazione di detta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.
Tuttavia, gli Stati membri possono approvare i contratti o le dichiarazioni di consegna di un produttore prima che questi abbia presentato la prova di cui all', paragrafo 2, nonché la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84, a condizione che il produttore interessato costituisca una cauzione il cui importo sia pari all'80 % del prezzo minimo di acquisto per il tipo di vino da distillare, di cui all'. La cauzione è svincolata immediatamente dopo l'accertamento dell'esattezza della dichiarazione di produzione, dell'osservanza dei quantitativi massimi di vino fissati al paragrafo 1 che possono essere distillati, nonché della prova di cui all', paragrafo 2. Qualora tale accertamento dia esito negativo, la cauzione è interamente o parzialmente incamerata. L'accertamento deve aver luogo al più tardi entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione del raccolto da parte del produttore interessato.
Storico versioni
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