Art. 9

In vigore dal 1 ott 1986
1. L'importo dell'anticipo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova che la cauzione è stata costituita. 2. L'organismo competente svincola la cauzione di cui al paragrafo 1 al più tardi due mesi dopo la presentazione della prova del pagamento di cui all', paragrafo 2. Qualora detta prova non sia presentata entro il termine stabilito, ma entro i due mesi successivi, e tale ritardo non sia dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione.
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