Art. 13
In vigore dal 1 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.
(7) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 17.
(8) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 8.
(9) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.
(10) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(1) GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 12.
(2) GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 18.
(3) GU n. L 80 del 23. 5. 1986, pag. 14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3024:oj#art-13