Art. 3
In vigore dal 1 ott 1986
1. I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 devono essere presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 15 gennaio 1987.
2. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 devono figurare almeno:
a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare, precisando se si tratta di vini da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola;
b) il nome e l'indirizzo del produttore;
c) il luogo di magazzinaggio del vino;
d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
e) l'indirizzo della distilleria;
f) il tipo di vino da tavola, ove si tratti di vino da tavola dei tipi A II, A III o R III.
3. L'approvazione è subordinata all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2102/84.
4. L'organismo di intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro e non oltre il 15 febbraio 1987.
Storico versioni
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