Art. 1

In vigore dal 1 ott 1986
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la campagna viticola 1986/1987 della distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vino da tavola, di cui all' del regolamento (CEE) n. 337/79. 2. In conformità delle disposizioni dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che erano soggetti, nel corso della campagna 1985/1986, agli obblighi previsti dagli articoli 39, 40 o 41 di detto regolamento possono beneficiare delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver ottemperato, nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente nell'articolo 16 (1) del regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione (2), nell' del regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione e nell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3) agli obblighi loro imposti.
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