Art. 6

In vigore dal 24 lug 1986
1. La Commissione, in collegamento con gli organismi nazionali incaricati di istituire lo schedario, si accerta della sua realizzazione e provvede all'applicazione uniforme del presente regolamento. 2. Per l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può ottenere dagli organismi nazionali di cui al paragrafo 1, se necessario sul luogo stesso, qualsiasi informazione sulla realizzazione e l'utilizzazione dello schedario, escluse quelle che permetterebbero l'identificazione della persona. La realizzazione e l'utilizzazione dello schedario rimangono sotto la responsabilità di detti organismi nazionali.
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