Art. 9

In vigore dal 24 lug 1986
1. La Comunità partecipa al finanziamento delle misure di cui agli nella misura del 50 % dei costi effettivi: - dell'istituzione dello schedario, - degli investimenti in materiale informatico di cui all', paragrafo1, necessario per la gestione dello schedario. 2. I lavori o investimenti che beneficiano della partecipazione comunitaria nell'ambito di altre azioni sono esclusi dal beneficio del presente articolo. 3. La partecipazione comunitaria è effettuata sotto forma di rimborsi, decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (2). Può essere tuttavia deciso un regime di anticipi agli Stati membri. 4. Al finanziamento comunitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70. 5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2392:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo