Art. 10
In vigore dal 24 lug 1986
L'elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative di cui all', paragrafo 1, lettere a) e c) nonché la decisione di cui all', paragrafo 1, secondo comma, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.
Secondo la stessa procedura sono adottate le altre modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:
- quelle che consentono l'utilizzazione ai fini statistici e amministrativi dei dati figuranti nello schedario ed in particolare la loro comunicazione alla Commissione e agli Stati membri;
- quelle che determinano le informazioni che devono essere utilizzate soltanto a fini statistici;
- quelle relative all'applicazione dell';
- quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario in Portogallo.
Storico versioni
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