Art. 10

Art. 10

In vigore dal 24 lug 1986
L'elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative di cui all', paragrafo 1, lettere a) e c) nonché la decisione di cui all', paragrafo 1, secondo comma, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79. Secondo la stessa procedura sono adottate le altre modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare: - quelle che consentono l'utilizzazione ai fini statistici e amministrativi dei dati figuranti nello schedario ed in particolare la loro comunicazione alla Commissione e agli Stati membri; - quelle che determinano le informazioni che devono essere utilizzate soltanto a fini statistici; - quelle relative all'applicazione dell'; - quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario in Portogallo.
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