Art. 5
In vigore dal 24 lug 1986
1. Gli Stati membri predispongono i mezzi materiali necessari per consentire la gestione informatizzata dello schedario.
2. I fascicoli aziendali e di produzione sono gestiti da uno o più organismi designati da ciascuno Stato membro.
Entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano il nominativo dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma e all', paragrafo 2, secondo comma.
3. Gli Stati membri provvedono al regolare aggiornamento dello schedario via via che le informazioni raccolte sono disponibili.
4. Per ciascuna azienda di cui all', paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri procedono, almeno ogni cinque anni e per la prima volta entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla costituzione del relativo fascicolo, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dal fascicolo dell'azienda in causa e la situazione effettiva della stessa. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica.
5. Gli Stati membri attuano una procedura di verifica delle informazioni raccolte nei fascicoli individuali di cui all', paragrafo 2. Questa verifica si effettua;
- con mezzi da determinare nell'ambito del programma di realizzazione di cui all', paragrafo 3;
- entro un periodo di tempo che non può superare di oltre dodici mesi i termini imposti all', paragrafo 2.
Storico versioni
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